Art. 63 · Composizione del consiglio di amministrazione

Art. 63

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 14 set 2016
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. 2.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al loro grado di esperienza e alle loro competenze di alto livello nel settore della cooperazione operativa in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio e alle loro pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione hanno l'obiettivo di conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione. 3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi ha un rappresentante e il relativo supplente nel consiglio di amministrazione. Si applicano gli accordi elaborati in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, che precisano la natura, la portata e le modalità particolareggiate della partecipazione di tali paesi al lavoro dell'Agenzia, comprese disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.
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