Art. 84
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali
In vigore dal 26 ago 2016
Modifiche ai contratti e alle condizioni generali
1. Le autorità di regolamentazione si assicurano che le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi sistemi HVDC o di nuovi parchi di generazione connessi in c.c. siano rese conformi ai requisiti del presente regolamento.
2. Le pertinenti clausole dei contratti e le pertinenti clausole delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di sistemi HVDC esistenti o di parchi di generazione connessi in c.c. esistenti soggetti del tutto o in parte ai requisiti del presente regolamento in conformità all', paragrafo 1, sono modificate al fine di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Le pertinenti clausole sono modificate entro tre anni dalla decisione dell'autorità di regolamentazione o dello Stato membro in conformità al disposto dell', paragrafo 1.
3. Le autorità di regolamentazione garantiscono che gli accordi nazionali tra gestori di rete e sistemi HVDC e parchi di generazione connessi in c.c. nuovi o esistenti disciplinati dal presente regolamento e concernenti i requisiti di connessione alla rete dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in c.c., in particolare nei codici di rete nazionali, rispecchino i requisiti di cui al presente regolamento.
Storico versioni
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