Art. 4

Applicazione ai sistemi HVDC e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti

In vigore dal 26 ago 2016
Applicazione ai sistemi HVDC e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti 1.   Fatta eccezione per gli , ai sistemi HVDC esistenti e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti non si applicano i requisiti di cui al presente regolamento, tranne nel caso in cui: a) il sistema HVDC o il parco di generazione connesso in c.c. sia stato modificato a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito: i) i titolari del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema; ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure b) un'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, uno Stato membro decida di vincolare un sistema HVDC esistente o un parco di generazione connesso in c.c. esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Ai fini del presente regolamento, un sistema HVDC o un parco di generazione connesso in c.c. è considerato esistente se: a) è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure b) il titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. conclude un contratto finale e vincolante per l'acquisto dello stabilimento principale o delle apparecchiature del sistema HVDC entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La notifica trasmessa dal titolare del sistema HVDC o del parco di generazione connesso in c.c. al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dello stabilimento principale o dell'apparecchiatura HVDC da costruire, assemblare o acquistare. Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se il sistema HVDC o il parco di generazione connesso in c.c. debba essere considerato esistente o nuovo. 3.   A seguito di una consultazione pubblica a norma dell' e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento ai sistemi HVDC e/o ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti. A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli . L'analisi indica: a) i costi, in relazione ai sistemi HVDC e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti, derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento; b) i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e c) le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste. 4.   Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO: a) effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici b) ottiene l'approvazione della pertinente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro. 5.   La competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all', paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, dello Stato membro viene pubblicata. 6.   Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari dei sistemi HVDC e dei titolari dei parchi di generazione connessi in c.c. nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti. 7.   Il pertinente TSO può valutare l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti ogni tre anni, conformemente ai criteri e alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5.
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Applicazione ai sistemi HVDC e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti (Art. 4 Regolamento (UE) 2016/1447) — Testo vigente | Portale Normativo