Art. 8

Consultazione pubblica

In vigore dal 26 ago 2016
Consultazione pubblica 1.   I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento ai sistemi HVDC e ai parchi di generazione connessi in c.c. esistenti, conformemente all', paragrafo 3, alla relazione preparata conformemente all', paragrafo 3, e all'analisi costi-benefici condotta conformemente all', paragrafo 2. La consultazione ha una durata di almeno un mese. 2.   I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta, la relazione o l'analisi costi-benefici all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.
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