Art. 74
Simulazioni di conformità per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le unità di conversione HVDC del terminale remoto
In vigore dal 26 ago 2016
Simulazioni di conformità per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le unità di conversione HVDC del terminale remoto
1. I parchi di generazione connessi in c.c. sono sottoposti alle simulazioni di conformità di cui al presente articolo. I certificati delle apparecchiature possono sostituire parte delle simulazioni di cui in appresso, purché siano trasmessi al pertinente gestore di sistema.
2. Per quanto riguarda la simulazione dell'immissione rapida di corrente di guasto:
a)
il titolare del parco di generazione connesso in c.c. simula la capacità di immissione rapida di corrente di guasto nelle condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/631; e
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se è dimostrata la conformità al requisito di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/631.
3. Per quanto riguarda la simulazione del ripristino della potenza attiva dopo un guasto:
a)
il titolare del parco di generazione connesso in c.c. simula la capacità di ripristino della potenza attiva dopo un guasto nelle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/631; e
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se è dimostrata la conformità al requisito di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/631.
4. Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva dei parchi di generazione connessi in c.c.:
a)
il titolare del parco di generazione connesso in c.c. simula la capacità di fornire capability di potenza reattiva induttiva e capacitiva nelle condizioni di cui all', paragrafo 2; e
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:
i)
il modello di simulazione del parco di generazione connesso in c.c. è convalidato rispetto alle prove di conformità per la capability della potenza reattiva di cui all', paragrafo 2;
ii)
si dimostra la conformità ai requisiti di cui all', paragrafo 2.
5. Per quanto riguarda la simulazione della capability di potenza reattiva delle unità di conversione HVDC del terminale remoto:
a)
il titolare dell'unità di conversione HVDC del terminale remoto o il titolare della stazione di conversione HVDC del terminale remoto simula la capacità di fornire capability di potenza reattiva induttiva e capacitiva nelle condizioni di cui all', paragrafo 2; e
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se le seguenti condizioni sono soddisfatte cumulativamente:
i)
il modello di simulazione dell'unità di conversione HVDC del terminale remoto o della stazione di conversione HVDC del terminale remoto è convalidato rispetto alle prove di conformità per la capability della potenza reattiva di cui all', paragrafo 3;
ii)
si dimostra la conformità ai requisiti di cui all', paragrafo 2.
6. Per quanto riguarda la simulazione del controllo dello smorzamento delle oscillazioni di potenza:
a)
il titolare del parco di generazione connesso in c.c. simula il controllo dello smorzamento delle oscillazioni di potenza alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) 2016/631; e
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se il modello dimostra la conformità alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) 2016/631.
7. Per quanto riguarda la simulazione della fault-ride-through capability:
a)
il titolare del parco di generazione connesso in c.c. simula la fault-ride-through capability alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2016/631;
b)
l'esito della simulazione si considera positivo se il modello dimostra la conformità alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2016/631.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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