Art. 21

Scambio di potenza reattiva con la rete

In vigore dal 26 ago 2016
Scambio di potenza reattiva con la rete 1.   Il titolare del sistema HVDC fa in modo che la potenza reattiva della sua stazione di conversione HVDC scambiata con la rete nel punto di connessione sia limitata ai valori specificati dal pertinente gestore di sistema in coordinamento con il pertinente TSO. 2.   La variazione della potenza reattiva conseguente al funzionamento della stazione di conversione HVDC in modalità di controllo della potenza reattiva, di cui all', paragrafo 1, non comporta un gradino di tensione al punto di connessione superiore al valore limite consentito. Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO, specifica il valore massimo tollerabile del gradino di tensione.
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