Art. 5

Applicazione ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e ai siti industriali

In vigore dal 17 ago 2016
Applicazione ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e ai siti industriali 1.   Il presente regolamento non si applica ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio che dispongono della modalità operativa sia di generazione che di pompaggio. 2.   Qualsiasi gruppo di pompaggio di un impianto di pompaggio in grado di funzionare unicamente nella modalità di pompaggio è soggetto ai requisiti del presente regolamento ed è considerato come un impianto di consumo. 3.   Nel caso dei siti industriali con un gruppo di generazione integrato, il gestore di sistema di un sito industriale, il titolare dell'impianto di consumo, il titolare dell'impianto di generazione e il pertinente gestore di sistema al cui sistema è connesso il sito industriale possono concordare, in coordinamento con il pertinente TSO, le condizioni per la disconnessione dei carichi critici dal sistema pertinente. L'obiettivo dell'accordo è assicurare i processi di produzione del sito industriale in caso di condizioni perturbate nel sistema pertinente.
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