Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 ago 2016
Ambito di applicazione
1. I requisiti di connessione di cui al presente regolamento si applicano:
a)
ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
b)
ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
c)
ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi;
d)
alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
Il pertinente gestore di sistema rifiuta di autorizzare la connessione di un nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un nuovo sistema di distribuzione che non sia conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione, o da un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, secondo quanto stabilito all'. Il pertinente gestore di sistema comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione.
Sulla base del controllo di conformità a norma del titolo III, il pertinente TSO rifiuta l'erogazione di servizi di gestione della domanda disciplinati dagli articoli da 27 a 30 da parte delle nuove unità di consumo che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico;
b)
ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all', paragrafo 2.
3. Nel caso degli impianti di consumo o dei sistemi di distribuzione chiusi aventi più unità di consumo, queste ultime sono considerate complessivamente come una singola unità di consumo se non possono essere gestite in modo indipendente l'una dall'altra o possono essere ragionevolmente considerate in modo combinato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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