Art. 42
Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità
In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità
1. Le simulazioni delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda nell'ambito di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso dimostrano la conformità ai requisiti del presente regolamento.
2. Le simulazioni si svolgono nelle seguenti circostanze:
a)
è necessaria una nuova connessione al sistema di trasmissione;
b)
è stato stipulato un contratto, in conformità all', con una nuova unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda a un pertinente TSO;
c)
le apparecchiature sono state perfezionate, sostituite o ammodernate;
d)
si è verificata una presunta inosservanza dei requisiti del presente regolamento da parte del pertinente gestore di sistema.
3. Fatti salvi i requisiti minimi per le simulazioni di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di:
a)
consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di simulazioni, a condizione che tali simulazioni siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento o alla normativa nazionale; e
b)
richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di simulazioni nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle simulazioni di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 43, 44 e 45 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.
4. Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmette una relazione con i risultati della simulazione per ogni singolo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione elabora e trasmette un modello convalidato di simulazione per un dato impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per un dato impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. La portata dei modelli di simulazione è definita all', paragrafi 1 e 2.
5. Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di verificare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento svolgendo proprie simulazioni di conformità sulla base delle relazioni delle simulazioni, dei modelli di simulazione e delle misurazioni delle prove di conformità.
6. Il pertinente gestore di sistema fornisce al titolare di un impianto di consumo, al DSO o al CDSO dati tecnici e un modello di simulazione della rete, nella misura necessaria per effettuare le simulazioni richieste in conformità agli o 45.
Storico versioni
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