Art. 40
Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione
In vigore dal 17 ago 2016
Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione
1. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, in tempo reale o periodicamente, si dimostra che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione ha la capacità tecnica di ottemperare alla norma sullo scambio di informazioni di cui all', paragrafo 3.
2. Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.
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