Art. 31

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni generali 1.   La procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire la gestione della domanda ai gestori di sistema distingue fra: a) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V; b) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V. 2.   Ogni titolare di impianto di consumo o CDSO che fornisca la gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO conferma al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la sua capacità di soddisfare i requisiti tecnici di progettazione e di funzionamento di cui al capo 1 del titolo III del presente regolamento. 3.   Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO informa previamente, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, in merito a qualsiasi decisione di cessazione della fornitura di servizi di gestione della domanda e/o riguardo alla rimozione definitiva dell'unità di consumo con gestione della domanda. Queste informazioni possono essere aggregate secondo quanto specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO. 4.   Il pertinente gestore di sistema specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.
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