Art. 31 · Disposizioni generali

Art. 31

Disposizioni generali

In vigore dal 17 ago 2016
Disposizioni generali 1.   La procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire la gestione della domanda ai gestori di sistema distingue fra: a) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V; b) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V. 2.   Ogni titolare di impianto di consumo o CDSO che fornisca la gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO conferma al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la sua capacità di soddisfare i requisiti tecnici di progettazione e di funzionamento di cui al capo 1 del titolo III del presente regolamento. 3.   Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO informa previamente, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, in merito a qualsiasi decisione di cessazione della fornitura di servizi di gestione della domanda e/o riguardo alla rimozione definitiva dell'unità di consumo con gestione della domanda. Queste informazioni possono essere aggregate secondo quanto specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO. 4.   Il pertinente gestore di sistema specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.
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