Art. 2

In vigore dal 16 ago 2016
Entro il 31 gennaio 2017 l'autorità ecuadoriana competente trasmette alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi e dei valori per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, ai fini della deroga di cui all', paragrafi 1 e 2, indicando parimenti il numero di serie dei certificati.
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