Art. 1

In vigore dal 16 ago 2016
1.   Ai fini del cumulo di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 e in deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC. Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 97 terdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   Ai fini del cumulo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1o maggio 2016 al 31 dicembre 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC. Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   L'autorità competente dell'Ecuador chiamata a rilasciare un certificato d'origine, modulo A, per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 può basarsi anche su un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dall'autorità competente di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panama in conformità, rispettivamente, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, o dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra. 4.   L'Ecuador provvede a che vigano le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione del cumulo con Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. 5.   È considerato rientrare tra le «circostanze particolari» menzionate all'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 il caso dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 per i quali, alla data dell'esportazione, non è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1380 — Testo vigente | Portale Normativo