Art. 7
Certificati esistenti
In vigore dal 4 ago 2016
Certificati esistenti
1. I certificati rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.
2. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 1 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato II, appendice 1, entro il 1o gennaio 2021.
Storico versioni
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