Art. 5
Fornitori di servizi
In vigore dal 4 ago 2016
Fornitori di servizi
Ai fornitori di servizi è rilasciato un certificato ed essi hanno il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell’ambito di tale certificato a condizione che rispettino e continuino a rispettare, oltre ai requisiti di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti:
a)
per tutti i fornitori di servizi, oltre ai requisiti di cui alle lettere da b) a l), a seconda dei casi, e i requisiti della lettera m), anche i requisiti stabiliti alle sottoparti A e B all’allegato III (parte ATM/ANS.OR);
b)
per i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo («ATS»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e m), anche i requisiti stabiliti alla sottoparte C dell’allegato III (parte ATM/ANS.OR);
c)
per i fornitori di servizi di navigazione aerea («ANS»), i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo («ATFM») e i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e m), anche i requisiti stabiliti alla sottoparte D dell’allegato III (parte ATM/ANS.OR);
d)
per i fornitori di ATS, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato IV (parte ATS);
e)
per i fornitori di servizi meteorologici («MET»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato V (parte MET);
f)
per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche («AIS»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato VI (parte AIS);
g)
per i fornitori di servizi di dati («DAT»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e m), anche i requisiti di cui all’allegato VII (parte DAT);
h)
per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza («CNS»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato VIII (parte CNS);
i)
per i fornitori di ATFM, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato IX (parte ATFM);
j)
per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo («ASM»), oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e m), anche i requisiti di cui all’allegato X (parte ASM);
k)
per i fornitori di servizi di configurazione dello spazio aereo e di progettazione di procedure, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e m), anche i requisiti di cui all’allegato XI (parte ASD), nel caso in cui tali requisiti siano adottati dalla Commissione;
l)
per i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e m), anche i requisiti di cui all’allegato XII (parte NM);
m)
per tutti i fornitori di servizi, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), i requisiti applicabili di cui all’allegato XIII (parte PERS).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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