Art. 2
Presentazione annuale delle informazioni aggregate
In vigore dal 25 lug 2016
Presentazione annuale delle informazioni aggregate
Le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 99 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, completando il modulo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
Le informazioni indicano tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente.
Il modulo è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA a mezzo posta elettronica utilizzando il punto di contatto di cui all', paragrafo 3, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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