Art. 1
Punti di contatto
In vigore dal 25 lug 2016
Punti di contatto
1. Per ogni Stato membro, le autorità competenti designano un singolo punto di contatto per l'invio delle informazioni di cui agli e per le comunicazioni sulle questioni relative alla presentazione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti notificano il punto di contatto di cui al paragrafo 1 all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui all' e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento delle informazioni di cui agli .
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 3 sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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