Art. 1

Requisiti organizzativi generali

In vigore dal 19 lug 2016
Requisiti organizzativi generali (, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) Nell'ambito del quadro generale in materia di governance e di processo decisionale l'impresa di investimento istituisce e monitora i suoi sistemi di negoziazione e i suoi algoritmi di negoziazione mediante un dispositivo di governance chiaro e formalizzato, che tiene conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e che prevede: a) chiare linee di responsabilità, comprese le procedure di approvazione dello sviluppo, dell'installazione e dei successivi aggiornamenti degli algoritmi di negoziazione e per la soluzione dei problemi individuati durante il monitoraggio; b) procedure efficaci per la comunicazione di informazioni all'interno dell'impresa di investimento, che consentano di ricevere e applicare le istruzioni in modo efficace e tempestivo; c) la separazione tra i compiti e le responsabilità delle sale operative, da un lato, e le funzioni di supporto, incluse le funzioni di controllo del rischio e di conformità, dall'altro, per impedire che vengano occultate le attività di negoziazione non autorizzate.
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