Art. 5
Privacy e protezione dei dati
In vigore dal 15 lug 2016
Privacy e protezione dei dati
1. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché, nelle normali condizioni di funzionamento, il sistema eCall di bordo basato sul 112 o la STU eCall di bordo basata sul 112 non siano tracciabili né oggetto di sorveglianza costante. Il costruttore garantisce inoltre che i dati della memoria interna del sistema o della STU siano automaticamente e costantemente cancellati e che nessun ente ne possa disporre al di fuori del sistema di bordo o della STU prima dell'attivazione del sistema eCall.
2. Il fabbricante informa il proprietario del veicolo delle misure adottate in conformità all', paragrafo 9, del regolamento (UE) 2015/758, utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.
3. Il fabbricante adotta opportune misure di salvaguardia (come tecniche di cifratura) per proteggere la sicurezza dei dati personali della memoria interna del sistema eCall di bordo basato sul 112 o della STU eCall di bordo basata sul 112 e per impedire attività di sorveglianza e usi impropri. Tali misure sono adeguate nonché assolutamente proporzionate e necessarie all'obiettivo previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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