Art. 3

Omologazione CE delle entità tecniche indipendenti (STU) eCall di bordo basate sul 112 o dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112

In vigore dal 15 lug 2016
Omologazione CE delle entità tecniche indipendenti (STU) eCall di bordo basate sul 112 o dei componenti del sistema eCall di bordo basato sul 112 1.   È il fabbricante che presenta all'autorità di omologazione, quale definita all', paragrafo 29, della direttiva 2007/46/CE, la domanda di omologazione CE di un tipo di STU eCall di bordo basata sul 112 o di un tipo di componente del sistema eCall di bordo basato sul 112. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta in base al modello di cui all'allegato II, parte 1, del presente regolamento. 3.   Se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui, rispettivamente, all' del regolamento delegato (UE) 2017/79, per quanto riguarda i componenti, e all'articolo 7 del medesimo per quanto riguarda le STU, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE ed emette un certificato di omologazione CE avente un numero di omologazione assegnato secondo il sistema di cui alla direttiva 2007/46/CE, allegato VII. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di STU o di componente. 4.   Il certificato di omologazione CE è redatto in base al modello di cui all'allegato II, parte 2.
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