Art. 5
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
In vigore dal 14 lug 2016
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208
Il regolamento delegato (UE) 2015/208 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5)
“pneumatici normalmente montati”: tipo o tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda tecnica, il cui modello si trova all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (*6);
(*6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).»
"
b)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6)
“cingoli normalmente montati”: tipo o tipi di cingoli previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda tecnica, il cui modello si trova all' del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;»
c)
il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12)
“veicolo carico”: veicolo caricato fino alla massa massima tecnicamente ammissibile;»
d)
è aggiunto il seguente punto 13:
«13)
“cabina”: involucro che circonda l'operatore per mezzo di una barriera materiale e impedisce l'afflusso libero di aria esterna nella zona dell'operatore.»
2)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I metodi di misurazione e i risultati delle prove sono notificati all'autorità di omologazione mediante verbali di prova il cui formato è stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.»
3)
gli allegati I, III, V, VII, X, da XII a XV, XVII, XIX, XX, XXII, da XXV a XXXI, XXXIII e XXXIV sono modificati in conformità all'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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