Art. 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/96

In vigore dal 14 lug 2016
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/96 Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) la prima frase e la frase introduttiva sono sostituite da quanto segue: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato XXXIII del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione (*1). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (*1)  Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).» " b) il punto 2 è sostituito dal seguente: [la modifica non riguarda la versione italiana]; c) i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: [la modifica non riguarda la versione italiana]; d) il punto 12 è sostituito dal seguente: «12) “potenza netta del motore”, la potenza del motore ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, misurata al regime del motore corrispondente con gli elementi ausiliari di cui alla tabella 1 dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01 (*2), determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento. (*2)   GU L 166 del 30.6.2015, pag. 170.» " 2) l' è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'omologazione per quanto riguarda le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti dallo scarico e ai livelli sonori esterni può essere estesa dalle autorità di omologazione a versioni e varianti diverse del veicolo e a tipi e famiglie di motori, purché i parametri delle varianti del veicolo, dell'unità di propulsione e del sistema antinquinamento abbiano le medesime prestazioni o rientrino nei livelli di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 167/2013.» b) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) i parametri del tipo o della famiglia di motori, come stabiliti nell'allegato II della direttiva 97/68/CE e al punto 9.1, dell'allegato I del presente regolamento; b) il sistema di post-trattamento delle emissioni inquinanti dallo scarico del motore, come descritto al punto 6.10 dell'allegato I della direttiva 97/68/CE, al punto 9.1.10 dell'allegato I e al punto 3.3 dell'allegato II del presente regolamento;» c) al paragrafo 4, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «a) per quanto riguarda i carburanti di riferimento, le prescrizioni di cui all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 120, serie di modifiche 01, e all'allegato V della direttiva 97/68/CE; b) per quanto riguarda i dispositivi antinquinamento e i dispositivi antinquinamento di ricambio, le prescrizioni di cui all'appendice 5 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE; c) per quanto riguarda l'apparecchiatura di prova, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 97/68/CE.» 3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al primo paragrafo, per il riconoscimento di un'omologazione alternativa come equivalente a un'omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore garantisce un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, come richiesto al capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione (*3). (*3)  Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).» " 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Misurazione del livello sonoro esterno 1.   Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria T muniti di pneumatici e della categoria C muniti di cingoli a nastro in movimento in conformità alle condizioni e ai metodi di prova di cui al punto 1.3.1 dell'allegato III. 2.   I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali fermi delle categorie T e C muniti di cingoli a nastro e ne registrano i risultati in conformità alle disposizioni del punto 1.3.2.4 dell'allegato III. 3.   Ai fini dell'omologazione, i servizi tecnici misurano il livello sonoro esterno dei veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena in conformità alle condizioni e ai metodi della prova da fermi di cui al punto 1.3.2 dell'allegato III. 4.   I servizi tecnici eseguono inoltre le prove secondo le condizioni e i metodi di cui al punto 1.3.3 dell'allegato III per i veicoli agricoli e forestali della categoria C muniti di cingoli a catena e ne registrano i risultati.» 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: [la modifica non riguarda la versione italiana]; 6) all'articolo 11, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'omologazione, le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all', paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013 e muniti di motori delle categorie da L a R, sono posticipate di 3 anni.» 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Procedure di omologazione UE Fatto salvo l'articolo 11, se un costruttore lo richiede, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti alle emissioni dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione UE o nazionale ad un nuovo tipo di veicolo o di motore, né proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di un veicolo nuovo e la vendita o l'uso di motori nuovi, se il veicolo o i motori in questione sono conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione (*4). (*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1).» " 8) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all', paragrafo 1, relativo alle emissioni inquinanti, gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli muniti di motori che soddisfano i requisiti dell'articolo 9 della direttiva 97/68/CE in regime di flessibilità, in conformità alle disposizioni dell'allegato V del presente regolamento, a richiesta del costruttore e a condizione che un'autorità di omologazione abbia rilasciato la relativa autorizzazione all'entrata in servizio.» 9) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1788:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/96 (Art. 3 Regolamento (UE) 2016/1788) — Testo vigente | Portale Normativo