Art. 20

Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA

In vigore dal 24 giu 2016
Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA 1.   Ai fini della verifica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione fornisce all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni e le cifre sulle quali si basa il calcolo. 2.   In sede di verifica delle cifre dell'importo nozionale annuo presentate, l'ESMA tiene conto anche dei dati post-negoziazione rilevanti e delle statistiche annuali. 3.   L'ESMA approva o respinge la non partecipazione entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti per la notifica a norma dell' o dell', ivi comprese le informazioni specificate all'.
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Metodo di approvazione e verifica da parte dell'ESMA (Art. 20 Regolamento (UE) 2017/581) — Testo vigente | Portale Normativo