Art. 49
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
In vigore dal 24 giu 2016
Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell' anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
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