Art. 16

Verifica della ricevibilità

In vigore dal 24 giu 2016
Verifica della ricevibilità 1.   Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso. 2.   In luogo del paragrafo 1 si applica l' del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, (11), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento. 3.   Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l' della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2016/1104 — Verifica della ricevibilità | Portale Normativo