Art. 46

Mancata produzione dell'attestato

In vigore dal 24 giu 2016
Mancata produzione dell'attestato 1.   Qualora l'attestato di cui all', paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa. 2.   Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2016/1104 — Mancata produzione dell'attestato | Portale Normativo