Art. 45

Procedura

In vigore dal 24 giu 2016
Procedura 1.   La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. 2.   L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione. 3.   La domanda è corredata dei seguenti documenti: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità; b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2016/1104 — Procedura | Portale Normativo