Art. 2

Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri

In vigore dal 24 giu 2016
Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/1104 — Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri | Portale Normativo