Art. 2
Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri
In vigore dal 24 giu 2016
Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
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