Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 giu 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa. 2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) la capacità giuridica dei partner; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata; c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte del partner; e) la sicurezza sociale; f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa; g) la natura dei diritti reali; h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1104 — Ambito di applicazione | Portale Normativo