Art. 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In vigore dal 24 giu 2016
Informazioni messe a disposizione dei cittadini Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2016/1103 — Informazioni messe a disposizione dei cittadini | Portale Normativo