Art. 63
Informazioni messe a disposizione dei cittadini
In vigore dal 24 giu 2016
Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'.
Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
Storico versioni
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