Art. 32

Esclusione del rinvio

In vigore dal 24 giu 2016
Esclusione del rinvio Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2016/1103 — Esclusione del rinvio | Portale Normativo