Art. 30

Norme di applicazione necessaria

In vigore dal 24 giu 2016
Norme di applicazione necessaria 1.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. 2.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2016/1103 — Norme di applicazione necessaria | Portale Normativo