Art. 7
Sistemi di market making equi e non discriminatori
In vigore dal 13 giu 2016
Sistemi di market making equi e non discriminatori
1. La sede di negoziazione pubblica sul proprio sito Internet le condizioni dei sistemi di market making, i nomi delle imprese che, nell'ambito di ciascuno di tali sistemi, hanno sottoscritto un accordo di market making e gli strumenti finanziari da questo contemplati.
2. La sede di negoziazione comunica ai partecipanti al sistema le modifiche apportate alle condizioni del sistema di market making almeno un mese prima della loro applicazione.
3. La sede di negoziazione offre nel sistema di market making gli stessi incentivi a tutti i partecipanti che presentano risultati equivalenti in termini di presenza, entità e differenziale.
4. La sede di negoziazione non limita il numero dei partecipanti al sistema di market making. Può tuttavia limitare la fruizione degli incentivi previsti dal sistema alle imprese che hanno raggiunto determinate soglie prestabilite.
5. La sede di negoziazione sottopone a monitoraggio continuo l'effettiva conformità del partecipante con il sistema di market making.
6. La sede di negoziazione stabilisce procedure per comunicare a tutti i partecipanti al sistema di market making, attraverso canali facilmente accessibili, che è in atto una situazione di stress del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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