Art. 6
Obblighi minimi circa i sistemi di market making
In vigore dal 13 giu 2016
Obblighi minimi circa i sistemi di market making
1. La sede di negoziazione illustra nel sistema di market making gli incentivi previsti e i requisiti che l'impresa di investimento deve soddisfare in termini di presenza, entità e differenziale per potervi accedere:
(a)
in situazione di negoziazione normale, laddove la sede di negoziazione offra incentivi in tale situazione;
(b)
in situazione di stress del mercato, tenuto conto dei rischi supplementari che questa comporta.
2. La sede di negoziazione stabilisce i parametri per individuare la situazione di stress del mercato in termini di variazione sensibile del prezzo e del volume nel breve periodo. La sede di negoziazione considera situazione di stress del mercato la ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la sede di negoziazione può precisare nel sistema di market making che gli incentivi sono concessi solo alla o alle imprese che presentano i risultati migliori.
Storico versioni
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