Art. 5

Norme d'origine

In vigore dal 8 giu 2016
Norme d'origine 1.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano nel determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. 2.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo devono essere applicate ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale. 4.   Decisioni sulla gestione dell'allegato II sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 5.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/1076 — Norme d'origine | Portale Normativo