Art. 6
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 8 giu 2016
Cooperazione amministrativa
1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli («trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
a)
l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;
b)
il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;
c)
il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.
3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4, purché la Commissione abbia:
a)
informato il comitato di cui all', paragrafo 2;
b)
informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra l'Unione e tale regione o Stato; e
c)
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.
4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo non è più lungo di quanto necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Tale periodo è di durata non superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4.
5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo devono essere applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.
6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:
a)
a informare il comitato di cui all', paragrafo 2, dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode; e
b)
a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode.
La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1076:oj#art-6