Art. 12
Apertura del procedimento
In vigore dal 8 giu 2016
Apertura del procedimento
1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.
3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
La Commissione informa gli Stati membri della sua analisi delle informazioni di regola entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.
4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all', notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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