Art. 11

Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

In vigore dal 8 giu 2016
Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia 1.   La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione; b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione; c) le conseguenze per l'industria unionale, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione; d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio all'industria unionale interessata. 2.   La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali: a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione nell'Unione e alle importazioni da altre fonti; e b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi; o c) l'effetto di tali importazioni sull'industria unionale o sul settore economico interessato in relazione tra l'altro al livello delle vendite, alla produzione, alla situazione finanziaria e all'occupazione. 3.   Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato (OCM), occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti: a) il volume delle importazioni rispetto a quello di cui agli anni civili o alle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle OCM; b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti; c) nei mercati di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701, le situazioni nelle quali durante due mesi consecutivi il prezzo medio unionale dello zucchero bianco è inferiore all'80 % del prezzo medio unionale dello zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione precedente. 4.   Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, le analisi si restringono al territorio della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2016/1076 — Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia | Portale Normativo