Art. 1

In vigore dal 8 giu 2016
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato: 1) all'articolo 493, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»; 2) all'articolo 498, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.».
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