Art. 1
In vigore dal 8 giu 2016
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
all'articolo 493, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;
2)
all'articolo 498, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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