Art. 2

Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione

In vigore dal 7 giu 2016
Grado di precisione per i gestori delle sedi di negoziazione 1.   I gestori delle sedi di negoziazione garantiscono che i loro orologi rispettino i gradi di precisione specificati nella tabella 1 dell'allegato in funzione della latenza da gateway a gateway di ciascuno dei rispettivi sistemi di negoziazione. Per latenza da gateway a gateway si intende il tempo misurato dal momento in cui un messaggio è ricevuto da un gateway esterno del sistema della sede di negoziazione, inviato attraverso il protocollo di immissione degli ordini, elaborato dal motore di raffronto (matching engine) e quindi rinviato, fino all'invio di una conferma dal gateway. 2.   In deroga al paragrafo 1, i gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di voice trading, un sistema basato sulla richiesta di quotazione nel quale la risposta richiede l'intervento umano o non consente la negoziazione algoritmica, oppure un sistema che formalizza le operazioni concordate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), assicurano che i loro orologi non si discostino di più di un secondo dall'UTC di cui all' del presente regolamento. Il gestore della sede di negoziazione assicura che l'ora sia registrata con una granularità di almeno un secondo. 3.   I gestori delle sedi di negoziazione che gestiscono molteplici tipi di sistemi di negoziazione garantiscono che ciascun sistema rispetti il grado di precisione applicabile a tale sistema conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:574:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo