Art. 1

Tempo di riferimento

In vigore dal 7 giu 2016
Tempo di riferimento I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti sincronizzano gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con il tempo universale coordinato (UTC) emanato e mantenuto dai centri di metrologia del tempo elencati nell'ultima relazione di attività sul tempo del Bureau international des poids et mesures. I gestori delle sedi di negoziazione e i loro membri o partecipanti possono altresì sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora di ogni evento da segnalare con l'UTC disseminato da un sistema satellitare, purché qualsiasi scostamento dall'UTC sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.
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