Art. 2

Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata

In vigore dal 7 giu 2016
Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata 1.   Un ente o un'entità che ha l'obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari a norma dell' mantiene continuativamente in tale documentazione l'insieme minimo di informazioni di cui all'allegato per ciascun contratto finanziario. 2.   Su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 mette a disposizione e trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste sui contratti finanziari entro i termini fissati nella richiesta. 3.   Se un campo di informazioni di cui all'allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario e l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 può dimostrarlo all'autorità competente o all'autorità di risoluzione, le informazioni relative a tale campo sono escluse dall'obbligo di cui all'.
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