Art. 1

Obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari

In vigore dal 7 giu 2016
Obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari 1.   L'autorità competente o l'autorità di risoluzione impone che un ente o un'entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE tenga una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede l'adozione di azioni di risoluzione in relazione all'ente o all'entità interessata nel caso siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione. 2.   Ove necessario per garantire una programmazione completa ed efficace, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1 agli enti o alle entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che non sono contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.
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