Art. 4

Trasparenza delle strutture delle commissioni

In vigore dal 6 giu 2016
Trasparenza delle strutture delle commissioni Le sedi di negoziazione pubblicano i criteri oggettivi per la determinazione delle proprie commissioni, strutture delle commissioni e altre condizioni di cui all', nonché le commissioni di esecuzione, le commissioni accessorie, i rimborsi, gli incentivi e i disincentivi in un unico documento esaustivo e accessibile al pubblico sul loro sito web.
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