Art. 2
Trasparenza nella fornitura dei servizi di co-ubicazione
In vigore dal 6 giu 2016
Trasparenza nella fornitura dei servizi di co-ubicazione
Le sedi di negoziazione pubblicano le seguenti informazioni sui loro servizi di co-ubicazione nei rispettivi siti Internet:
a)
un elenco dei servizi forniti, che includa informazioni sullo spazio, l'alimentazione, il raffreddamento, la lunghezza dei cavi, l'accesso ai dati, la connettività al mercato, la tecnologia, l'assistenza tecnica, i tipi di messaggio, le telecomunicazioni e i prodotti e i servizi collegati;
b)
la struttura delle commissioni per ciascun servizio, come previsto all', paragrafo 2;
c)
le condizioni di accesso al servizio, compresi i requisiti in ambito informatico e le modalità operative;
d)
i diversi tipi di latenza di accesso disponibili;
e)
la procedura di assegnazione dello spazio di co-ubicazione;
f)
i requisiti per i fornitori terzi di servizi di co-ubicazione, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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