Art. 2

Informazioni sull'organizzazione

In vigore dal 2 giu 2016
Informazioni sull'organizzazione 1.   Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati include nella domanda di autorizzazione il programma di attività previsto all'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Il programma di attività riporta le informazioni seguenti: a) informazioni sulla struttura organizzativa del richiedente, compresi l'organigramma e la specificazione delle risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle diverse attività svolte; b) informazioni sulle politiche e procedure in materia di conformità attuate dal fornitore di servizi di comunicazione dati, tra cui: i) il nome della persona o delle persone responsabili dell'approvazione e del mantenimento di dette politiche; ii) le modalità di monitoraggio e effettiva applicazione delle politiche e procedure in materia di conformità; iii) i provvedimenti di cui è prospettata l'adozione in caso di violazione che possa determinare l'inadempimento delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale; iv) la descrizione della procedura con cui è segnalata all'autorità competente la violazione che possa determinare l'inadempimento delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale; c) un elenco di tutte le funzioni esternalizzate e delle risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate. 2.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati che offre altri servizi oltre a quelli di comunicazione dati descrive detti servizi nell'organigramma.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2017/571 — Informazioni sull'organizzazione | Portale Normativo