Art. 1
Informazioni alle autorità competenti
In vigore dal 2 giu 2016
Informazioni alle autorità competenti
1. Il richiedente l'autorizzazione come fornitore di servizi di comunicazione dati trasmette all'autorità competente le informazioni previste agli e le informazioni su tutti i requisiti organizzativi previste ai capi II e III.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati informa immediatamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite al momento dell'autorizzazione e successivamente.
Storico versioni
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